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D. 13/10/1997 n. 52

5) All'articolo 15 è aggiunto il seguente paragrafo: “3. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

-ciascuna offerta includa tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

-sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della loro valutazione;

-se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;

- l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.”

6) L'articolo 29 è sostituito dal testo seguente: “Articolo 29

1. La Commissione esamina l'applicazione della presente direttiva in consultazione con il comitato consultivo per gli appalti pubblici e presenta eventualmente al Consiglio nuove proposte volte, in particolare, ad armonizzare le misure adottate dagli Stati membri per l'applicazione della presente direttiva.

2. La Commissione riesamina, sulla scorta dei risultati dei nuovi negoziati previsti dall'articolo XXIV, paragrafo 7 dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo", la presente direttiva e le nuove misure eventualmente adottate a norma del paragrafo 1 e, se necessario, presenta opportune proposte al Consiglio.

3. La Commissione, in base alle rettifiche, modifiche o emendamenti apportati, aggiorna l'allegato I, secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, e provvede alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (*). (*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1).”

7) L'articolo 31 è sostituito dal testo seguente: “Articolo 31

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1996 ovvero, nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che non figurano nell'allegato I, non oltre il 31 ottobre 1997, e successivamente non oltre il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di forniture stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

2. Tale prospetto indica almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I:

- il valore globale stimato degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sotto della soglia;

-il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 9, paragrafo 1, e la nazionalità del fornitore cui l'appalto è stato attribuito e, nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

b) nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il numero e il valore degli appalti aggiudicati al di sopra della soglia, per ciascuna categoria di amministrazione, distinguendo ove possibile secondo le procedure, le categorie di prodotti in base alla nomenclatura di cui all'articolo 9, paragrafo 1 e la nazionalità del fornitore cui l'appalto è stato attribuito a norma dell'articolo 6, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

c) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I, il numero e il valore globale degli appalti aggiudicati da ogni amministrazione in base alle deroghe all'accordo; nel caso di tutte le altre amministrazioni aggiudicatrici cui si applica la presente direttiva, il valore totale degli appalti aggiudicati da ciascuna categoria di amministrazioni in base alle deroghe all'accordo;

d) qualsiasi altra informazione statistica determinata secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, che si riveli necessaria a norma dell'accordo.

3. La Commissione determina, secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 2, la natura delle informazioni statistiche richieste a norma della presente direttiva.”

8) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente direttiva. L'allegato IV è sostituito dal testo che figura nell'allegato III della presente direttiva.

Art. 3 La direttiva 93/37/CEE è modificata come segue:

1) All'articolo 6:

A) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: “1. La presente direttiva si applica:

a) agli appalti pubblici di lavori il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sia pari o superiore al controvalore in ECU di 5.000.000 di DSP;

b) agli appalti pubblici di lavori di cui all'articolo 2, paragrafo 1 il cui valore stimato al netto dell'IVA sia pari o superiore a 5.000.000 di ECU. 2.

a) Il controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali della soglia fissata al paragrafo 1 è di norma riveduto ogni due anni con effetto al 1° gennaio 1996. Il calcolo di tale controvalore è basato sulla media dei valori giornalieri dell'ECU espresso in DSP e delle monete nazionali espresse in ECU per un periodo di ventiquattro mesi che si conclude l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione che ha effetto al 1° gennaio. La soglia di cui al paragrafo 1 e il suo controvalore in ECU e nelle varie monete nazionali sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee all'inizio del mese di novembre successivo alla revisione di cui al primo comma.

b) Il metodo di calcolo previsto alla lettera a) è riesaminato, su proposta della Commissione, dal comitato consultivo per gli appalti pubblici, in linea di massima due anni dopo la sua prima applicazione.”; B) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo: “6. Le amministrazioni aggiudicatrici provvedono affinché non vi siano discriminazioni tra i vari imprenditori.”

2) All'articolo 8, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dal testo seguente: “1. Entro il termine di quindici giorni dal ricevimento di una domanda scritta, l'amministrazione aggiudicatrice comunica ad ogni candidato od offerente respinto che lo richieda i motivi del rigetto della sua candidatura o offerta e comunica ad ogni offerente che abbia fatto un'offerta selezionabile le caratteristiche e i vantaggi relativi all'offerta selezionata e il nome dell'offerente cui è stato aggiudicato l'appalto. Tuttavia, le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere che talune delle informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti di cui al primo comma non siano divulgate, qualora la loro diffusione ostacoli l'applicazione della legge, o sia contraria al pubblico interesse, pregiudichi i legittimi interessi commerciali di particolari imprese, pubbliche o private, ovvero possa compromettere la concorrenza leale tra gli imprenditori.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici informano quanto prima, per iscritto qualora ricevano una richiesta in tal senso, i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione dell'appalto, compresi i motivi per i quali hanno deciso di rinunciare ad aggiudicare un appalto per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura. Esse informano altresì l'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee di tali decisioni.”

3) All'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: “2. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 1 può essere sostituito da un termine sufficientemente lungo da permettere agli interessati di presentare delle offerte valide e che, di norma, non è inferiore a trentasei giorni e in alcun caso inferiore a ventidue giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui al l'articolo 11, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A (preinformazione), sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV B (procedure aperte) disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso.”

4) All'articolo 13, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: “4. Il termine di ricezione delle offerte previsto al paragrafo 3 può essere ridotto a ventisei giorni se le amministrazioni aggiudicatrici hanno inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, almeno cinquantadue giorni e non più di dodici mesi prima della data di invio alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del bando di gara di appalto di cui all'articolo 11, paragrafo 2, l'avviso indicativo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, redatto in base al modello che figura nell'allegato IV A, sempreché tale avviso indicativo contenga almeno tutte le informazioni cui si fa riferimento nel modello di bando di cui all'allegato IV C (procedure ristrette) o, a seconda dei casi, all'allegato IV D (procedure negoziate) disponibili al momento della sua pubblicazione.”

5) All'articolo 18, il testo esistente diventa paragrafo 1 ed è aggiunto il paragrafo seguente: “2. Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo posta. Gli Stati membri possono autorizzare la presentazione delle offerte con qualsiasi altro mezzo che consenta di garantire che:

- ogni offerta contenga tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione;

- sia salvaguardata la riservatezza sulle offerte in attesa della valutazione;

-se necessario per motivi di prova giuridica, le offerte siano confermate al più presto per iscritto o mediante invio di copia certificata;

-l'apertura delle offerte abbia luogo dopo la scadenza del termine previsto per la loro presentazione.”

6) È inserito il seguente nuovo articolo: “Articolo 33 bis Ai fini dell'aggiudicazione degli appalti pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, gli Stati membri applicano nelle loro relazioni condizioni altrettanto favorevoli di quelle che concedono ai paesi terzi in applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici, concluso nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, in prosieguo denominato "accordo". A tal fine gli Stati membri si consultano nell'ambito del comitato consultivo per gli appalti pubblici sulle misure da adottare a norma dell'accordo (*). (*) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round (1986-1994) (GU L 336 del 23. 12. 1994, pag. 1).”

7) L'articolo 34 è sostituito dal testo seguente: “Articolo 34

1. Al fine di consentire la valutazione dei risultati dell'applicazione della presente direttiva, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per la prima volta non oltre il 31 ottobre 1997 e successivamente entro il 31 ottobre di ogni anno, un prospetto statistico relativo ai contratti di appalto di lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'anno precedente.

2. Tale prospetto statistico precisa almeno:

a) nel caso delle amministrazioni aggiudicatrici che figurano nell'allegato I della direttiva 93/36/CEE:

- la stima del valore globale degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di sopra della soglia,

- il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione aggiudicatrice al di sopra della soglia, distinguendo, ove possibile, secondo le procedure, le categorie di lavori in base alla nomenclatura di cui all'allegato II e la nazionalità dell'impresa cui l'appalto è stato attribuito e nel caso delle procedure negoziate, secondo la suddivisione prevista dall'articolo 7, precisando il numero e il valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e ai paesi terzi;

 

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